Michela Isalberti

Smart working, ferie e congedi ordinari

Organizzazione del lavoro

Il Governo sta varando di ora in ora un articolato pacchetto di misure che interessano tutto il territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

In particolare il DPCM dell’8 marzo 2020 afferma nuovamente che è consentito il ricorso allo smart working per i rapporti di lavoro subordinato in tutto il territorio nazionale, per tutta la durata dello stato di emergenza, ovvero fino al 31 luglio 2020, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

E’ possibile ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali, adottando le nuove modalità semplificate previste dai DPCM del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

Il Governo rivolge inoltre l’invito a tutti i datori di lavoro a promuovere l’utilizzo di periodi di ferie e permessi ordinari da parte dei dipendenti secondo quanto disposto dall’art. 2 del DPCM dell’8 marzo 2020: “… s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie …”

Criteri generali di fruizione di ferie e congedi ordinari

Il diritto del lavoratore alle ferie annuali è garantito dall’art. 36, c. 3 della Costituzione che ne sancisce l’irrinunciabilità: “… Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”

Ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, fruibili secondo le modalità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Al datore di lavoro compete il diritto di stabilire, nel rispetto del “perimetro” definito dalla legge e dalla contrattazione collettiva, le modalità ed il periodo di godimento delle ferie, effettuando una valutazione comparata tra le esigenze dell’impresa e quelle dei lavoratori.

Il lavoratore ha la facoltà di individuare una preferenza sulle modalità di fruizione delle ferie, ma la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che il datore di lavoro non è tenuto a negoziare il periodo di utilizzo delle ferie con i lavoratori e che prevalgono le esigenze aziendali.

Ai sensi dell'art. 2109 del codice civile, il datore di lavoro può prevedere, rispettando legge e contrattazione collettiva, sia una programmazione della fruizione delle ferie, sia la chiusura dell'unità produttiva durante un periodo predeterminato, comunicando la modifica tempestivamente al lavoratore.

Favorire la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie rientra pertanto tra le misure di prevenzione e a carattere precauzionale raccomandate dal Governo ai datori di lavoro per fronteggiare l’emergenza COVID – 19.

 

  10 marzo 2020