Michela Isalberti

Smart working: come organizzare gli strumenti di controllo

HR Tech

Quando l’attività lavorativa è svolta a distanza con l’utilizzo di strumenti tecnologici, il tema del “controllo” porta ad una valutazione di due bisogni primari contrapposti.

Per il datore di lavoro la mancanza del controllo diretto sulla prestazione lavorativa può comportare un maggior rischio di comportamenti inefficienti e non conformi agli standard di sicurezza, per il lavoratore può aumentare il rischio di una intromissione nella vita privata.

L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L.300/70) assicura il rispetto della libertà, dignità e riservatezza del lavoratore individuando specifiche limitazioni al potere di controllo del datore di lavoro.

Stabilisce che gli strumenti di controllo possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Condizione di legittimità è l’autorizzazione rilasciata dalla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o l’accordo con le organizzazioni sindacali.

L’evoluzione tecnologica rende tuttavia in molti casi complessa la valutazione e la capacità di riconoscere il confine tra strumento di lavoro e strumento di controllo.

Come organizzare gli strumenti di controllo

In sintesi, il datore di lavoro se intende avvalersi di strumenti di controllo deve:
•    valutare la necessità di richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro o l’accordo con le organizzazioni sindacali;
•    rispettare la normativa privacy;
•    predisporre un’adeguata informativa per i lavoratori, sottoposta ad aggiornamenti periodici che espliciti in modo chiaro il corretto utilizzo degli strumenti informatici e specifichi i controlli da parte del datore di lavoro ed i suoi collaboratori.

Sanzioni & criticità

Le situazioni che si possono presentare sono molteplici ed è pertanto necessario effettuare un’accurata analisi del caso specifico.

Semplificando, utilizzare strumenti di controllo a distanza non autorizzati preventivamente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro o concordati con le organizzazioni sindacali può comportare:
•    il mancato esercizio del potere disciplinare e la responsabilità amministrativa e penale del datore di lavoro a causa dell’illegittimità degli strumenti di controllo utilizzati;
•    l’applicazione del sistema sanzionatorio relativo alla normativa privacy.

 

20 marzo 2020