Michela Isalberti

Smart working: assetti organizzativi e responsabilità del datore di lavoro

Smartworking

Gli obiettivi che portano il datore di lavoro ad introdurre lo smart working in azienda sono molteplici: dalla dematerializzazione e delocalizzazione dell’attività d’ufficio, all’aumento della produttività, alla riduzione dei costi di struttura, all’ottimizzazione delle politiche retributive, alla facilitazione dell’equilibrio vita-lavoro dei lavoratori, al miglioramento di motivazione e soddisfazione della popolazione aziendale, al monitoraggio della reputazione aziendale, …

Tuttavia, al di là dell’obiettivo, è rilevante comprendere quali sono le responsabilità del datore di lavoro connesse allo “…svolgimento della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa…”, “…senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici … “ così come disciplinato dalla legge n. 81 del 2017 che regolamenta lo smart working.

La normativa sul lavoro agile di fatto è un “indice” che richiama direttamente e indirettamente la legislazione in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di privacy, definendo in parte il perimetro di alcune variabili di gestione ed organizzazione della prestazione lavorativa, lasciando un’ampia autonomia negoziale individuale e collettiva.

Conseguentemente viene dato particolare rilievo all’accordo individuale.

L’accordo individuale

La legge prevede che l’accordo sia stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e probatoria e che sia il risultato di una scelta volontaria tra lavoratore e datore di lavoro.
La forma scritta non è un elemento essenziale per legge. Tuttavia diventa essenziale in termini gestionali ed organizzativi dal momento che l’accordo individuale ha come obiettivo quello di disciplinare tutte quelle variabili lasciate all’autonomia negoziale delle parti.

Orario, luogo, strumenti di lavoro e strumenti di controllo

Di seguito sono evidenziati in sintesi gli estratti degli articoli della legge n.81/2017 relativi a orario, luogo, strumenti di lavoro e controllo con l’obiettivo di semplificare la comprensione di alcune variabili operative che caratterizzano lo svolgimento della prestazione lavorativa smart.

Orario di lavoro - art. 18: “…la prestazione lavorativa viene eseguita, …, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”

Diritto alla disconnessione - art. 19: “…l’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Strumenti di lavoro - art. 18: “…modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato,…, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Strumenti di controllo - art. 21: “L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, legge n. 300/1970, e successive modificazioni.”

Luogo di svolgimento della prestazione lavorativa - art. 18: “… La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa…"

Le responsabilità del datore di lavoro

Con lo smart working la subordinazione si riduce in parte a vantaggio dell’autonomia del lavoratore e diventa fondamentale il rapporto fiduciario tra le parti.
Se da un lato il datore di lavoro vede attenuati i poteri direttivo, di controllo, organizzativo e disciplinare, dall’altro lato continua ad avere precisi obblighi che riguardano la tutela della salute, della sicurezza, della privacy ed in generale la tutela dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore.

La mancata osservanza della normativa vigente comporta per il datore di lavoro ampie responsabilità amministrative e, nei casi gravi, anche penali.

Pertanto al di là delle semplificazioni amministrative temporanee previste dall’emergenza sanitaria che favoriscono l’introduzione dello smart working, con l’accordo individuale il datore di lavoro ha la facoltà di definire le modalità gestionali ed organizzative per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Un’adeguata gestione ed organizzazione del lavoro agile è consigliabile per:
•    raggiungere efficacemente gli obiettivi aziendali
•    prevenire il rischio di incorrere in eventuali contenziosi con il lavoratore
•    prevenire il rischio di adottare comportamenti sanzionabili per legge.


  6 maggio 2020